Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di razionalizzare il quadro normativo italiano nazionale della ricerca scientifica e tecnologica, individuando i princìpi fondamentali a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi in un quadro di legislazione regionale concorrente.
      L'intervento si pone in linea di continuità con le strategie impostate negli anni '80 e '90 in particolare con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con la legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché con le radicali riforme delle norme in materia di intervento pubblico nel settore della ricerca scientifica e tecnologica in base alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
      La presente proposta di legge, quindi, si avvale dell'esperienza degli ultimi anni, nei quali sono stati sperimentati nuovi modelli organizzativi e strumenti per il sostegno, il coordinamento e la programmazione della politica nazionale e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori. Sono stati conseguiti risultati positivi ma occorre razionalizzare gli interventi per orientare le azioni del settore pubblico, delle università e degli enti pubblici nazionali di ricerca, nonché gli sforzi e le strategie delle regioni per favorire reti e moderne forme di collaborazione tra pubblico e privato.
      Le conoscenze generate dalla ricerca favoriscono non solo la competitività del sistema produttivo e, quindi, economico, ma generano anche una crescita sociale e culturale rispondendo a bisogni individuali e collettivi dei cittadini.
      Con riferimento, in particolare, alle esigenze di favorire la crescita delle capacità competitive del sistema produttivo italiano, ancora oggi si registra un «paradosso italiano» che vede una forte differenza

 

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fra produttività scientifica (l'Italia è al terzo posto per numero di pubblicazioni nel circuito internazionale dello Science Citation Index) e competitività del «sistema Paese» rapportata al numero dei ricercatori pubblici (l'Italia è al 47o posto della classifica della competitività del World Economic Forum).
      Per realizzare tali obiettivi la presente proposta di legge introduce modifiche alla legislazione vigente e stabilisce alcuni princìpi fondamentali che devono orientare la legislazione regionale.
      In particolare la presente poposta di legge prevede:

          1) la rivisitazione delle regole per la predisposizione del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata quinquennale con aggiornamento biennale, nonché dei meccanismi di partecipazione delle regioni in base al principio di leale collaborazione;

          2) l'obbligo per il Ministro dell'università e della ricerca di effettuare il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, entro il mese di giugno dell'anno di competenza.

Princìpi fondamentali per la legislazione regionale.

      La legislazione regionale in materia di innovazione trova le sue origini a decorrere dagli anni '80. Con il decentramento degli interventi per la ricerca industriale previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, in attuazione della citata legge n. 59 del 1997, e con il decreto legislativo n. 123 del 1998, si è registrato un forte incremento della normativa regionale in materia di ricerca e innovazione e oggi, con la modifica del riparto delle competenze tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce alle regioni potestà legislativa concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica per i settori produttivi, si è aperta una nuova fase di produzione normativa regionale per la promozione dei sistemi regionali delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.
      Le risorse per le azioni di ricerca finalizzata all'innovazione e al trasferimento tecnologico delle regioni sono considerevoli e utilizzano strumenti come il Programma operativo nazionale (PON) e il programma operativo regionale (POR), legati a politiche comunitarie di sviluppo e innovazione del territorio, per le quali chiarezza, semplificazione e uniformità costituiscono elementi fondamentali ai fini dell'efficacia delle relative azioni.
      Con la presente proposta di legge si intende fornire una serie di princìpi fondamentali per la legislazione regionale che assicurino l'uniformità e il coordinamento con gli interventi a livello nazionale ed europeo.

Razionalizzazione degli enti nazionali di ricerca.

      I numerosi interventi normativi effettuati in attuazione dei princìpi di delega stabiliti con la ricordata legge n. 59 del 1997 configurano oggi un quadro degli enti di ricerca con un'impostazione omogenea e coerente rispetto agli obiettivi che si è inteso perseguire.
      Permangono, però, delle sovrapposizioni tra alcuni enti nazionali come l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), vigilato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il citato CNR, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).
      Per questo è necessario avviare un'azione di verifica e, se del caso, di razionalizzazione - ma solo a valle dei necessari approfondimenti - con particolare riguardo alla valutazione del rapporto tra costi e benefìci.

 

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